Adozione Internazionale
L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese,
davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.
Perchè una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l'adozione straniera non sarà ritenuta valida, e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro paese. In certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione può costituire un reato.
Chi può richiederlo
1) I coniugi che rispondono ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 presentando la dichiarazione di disponobilità
2) I coniugi sposati da almeno tre anni (non è computabile l'eventuale precedente convivenza more uxorio)
3) I coniugi non aventi in corso o di fatto alcuna separazione
4) I Coniugi con una differenza massima entrambi di 40 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare
5) I Coniugi in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità. Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale
2) Certificato di nascita dei richiedenti
3) Stato di famiglia
4) Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
5) Certificato di morte dei genitori dei richiedenti
6) Certificato rilasciato dal medico curante
7) Certificati economici: mod. CUD o mod.740 oppure busta paga
8) Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
9) Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto
Tempi svolgimento Pratica
1) L'indagine dei Servizi Territoriali (4 mesi): conoscere la coppia e valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta
della coppia.
2) Il decreto di idoneità (2 mesi): Il Tribunale per i minorenni ricevuta la relazione dei servizi territoriali convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti.
A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione. Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.
3) Inizio ricerca (max 1 anno): la coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l'ente opera.
4) L' 'incontro' all'estero (tempi non predeterminabili): è la fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore.
E' possibile che sia l'ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera.
In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura.
L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.
5) Rientro in Italia (tempi non predeterminabili): Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza
l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
6)Conclusione (tempi non predeterminabili): dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha
pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia 'multi-etnica' che è appena nata.
Costo
Autocertificazioni Gratuita
Norme di riferimento
1) Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993
2) Legge 31 dicembre 1998 n.476
Pubblicato il: Gio, 29/10/2009 - 14:11 — Comune di Odolo